Ritenuta IRPEF ridotta su provvigioni

Base imponibile ritenuta IRPEF nei rapporti di agenzia

Nei rapporti di agenzia, la base imponibile per il calcolo delle ritenute IRPEF è generalmente pari al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente. In questo caso, si applica un’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota del primo scaglione IRPEF (attualmente pari al 23%).

Tuttavia, se l’agente si avvale in modo continuativo dell’opera di dipendenti o terzi, la base imponibile scende al 20% delle provvigioni corrisposte, con una ritenuta d’acconto ridotta al 4,6% (pari al 20% del 23%). Questo rappresenta un significativo vantaggio finanziario per l’agente.

Adempimenti previsti dal D.M. 16 aprile 1983

Secondo il D.M. 16 aprile 1983, per beneficiare della riduzione nell’anno successivo, l’agente deve inviare una dichiarazione ai committenti tramite raccomandata A.R. (l’unica modalità prevista dalla norma, anche se successivamente l’Agenzia delle Entrate ha ammesso l’uso della PEC) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Deroghe al termine ordinario:
In situazioni specifiche, la comunicazione deve essere inviata:

  • Nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc.: entro 15 giorni dalla stipula;
  • Eventi che modificano le condizioni: entro 15 giorni dall’evento (ad esempio, assunzione o licenziamento di dipendenti);
  • Operazioni occasionali: entro la conclusione dell’attività che genera la provvigione.

La riduzione è concessa quando l’agente si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi, considerati come:

  • Subagenti, mediatori o procacciatori d’affari;
  • Collaboratori dell’impresa familiare impegnati direttamente nell’attività;
  • Associati in partecipazione il cui apporto consista esclusivamente nella prestazione di lavoro (questi contratti sono stati aboliti dal D.Lgs. 81/2015, ma i rapporti preesistenti restano validi fino alla cessazione).

Esclusioni dalla riduzione
Il comma 5 dell’art. 25-bis, D.P.R. 600/1973, esclude alcune tipologie di provvigioni dalla riduzione, tra cui quelle percepite da:

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  • Distributori di pellicole cinematografiche;
  • Aziende e istituti di credito o società finanziarie per operazioni di collocamento e compravendita di titoli, valute, o finanziamento;
  • Agenti e mediatori marittimi o aerei;
  • Agenti di imprese petrolifere;
  • Mediatori di produttori agricoli e ittici;
  • Commissionari nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame;
  • Consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane senza scopo di lucro.

Modifiche introdotte dal D.lgs.175/2014 (decreto semplificazioni)

Il Decreto Semplificazioni ha introdotto alcune novità al comma 7 dell’art. 25-bis, tra cui:

  • Possibilità di inviare la comunicazione tramite PEC, oltre alla raccomandata A.R.;
  • Validità della comunicazione fino a revoca (non è necessario ripeterla ogni anno);
  • Introduzione di sanzioni amministrative (da 250 a 2.000 euro) in caso di omessa comunicazione della revoca.

Tuttavia, il Decreto attuativo previsto non è stato ancora emanato. Nelle more, la circolare n. 31/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che:

  1. La trasmissione tramite PEC è valida, purché avvenga entro i termini previsti dal D.M. 16 aprile 1983;
  2. La dichiarazione trasmessa conserva validità anche oltre l’anno di riferimento;
  3. L’obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni sussiste entro 15 giorni dall’evento;
  4. Le sanzioni amministrative si applicano anche in caso di dichiarazioni non veritiere.

Scadenze operative

Alla luce delle norme vigenti:

  • Gli agenti che hanno già inviato la comunicazione non devono ripresentarla, poiché questa resta valida fino a revoca;
  • Gli agenti che non hanno ancora inviato la comunicazione devono farlo entro il 31 dicembre 2024, secondo le modalità previste.

Conclusione

Il regime di riduzione della base imponibile per il calcolo delle ritenute IRPEF rappresenta un’opportunità significativa per gli agenti che soddisfano i requisiti normativi. Tuttavia, è fondamentale rispettare scrupolosamente le scadenze e gli adempimenti richiesti, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni o il mancato riconoscimento del beneficio. Nel contesto attuale, sebbene si attenda ancora l’emanazione di un Decreto attuativo definitivo, le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate offrono un quadro operativo chiaro per orientare gli operatori nella gestione di tali obblighi.

Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti potete contattarci

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