Esigibilità IVA: definizione e normativa
Per esigibilità IVA si intende il momento in cui l’imposta relativa alla cessione di beni o servizi a titolo oneroso deve essere versata dal contribuente. In termini giuridici, rappresenta il diritto dell’Erario di esigere il pagamento dal debitore. Pur configurandosi in un momento preciso, il versamento dell’imposta può essere differito.
L’esigibilità precede sempre la liquidazione IVA, sia essa mensile o trimestrale, poiché costituisce una condizione essenziale: non è possibile procedere alla liquidazione IVA senza l’esigibilità dell’imposta. Lo stesso principio si applica al rimborso IVA e all’acconto IVA.
Tipologie di esigibilità IVA
La normativa individua tre tipologie principali di esigibilità: immediata, differita e split payment.
- Esigibilità immediata
L’esigibilità IVA immediata si realizza nel momento stesso in cui avviene la cessione del bene o del servizio a titolo oneroso. Sebbene questa modalità non sia la più frequente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, può essere adottata specificando in fattura la dicitura “IVA con esigibilità immediata”. - Esigibilità differita
L’esigibilità differita prevede che l’imposta venga versata al momento del pagamento della fattura. Tale modalità è spesso applicata nei confronti della Pubblica Amministrazione, caratterizzata da tempi di pagamento lunghi, permettendo così al fornitore di evitare l’anticipazione dell’IVA. La particolarità consiste nella distinzione tra il momento di emissione della fattura e quello dell’effettiva esigibilità. - Split payment (scissione dei pagamenti)
Con il split payment, la Pubblica Amministrazione versa direttamente all’Erario l’IVA dovuta, sottraendosi alla normale procedura di rivalsa IVA. Questa modalità si applica esclusivamente nei rapporti tra aziende e organismi pubblici, con eccezioni stabilite dal Decreto Dignità 2018.
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Esigibilità IVA e reverse charge
In alcune transazioni tra privati e Pubblica Amministrazione può intervenire anche la procedura del reverse charge (inversione contabile). Questa modalità è utilizzata in casi di acquisti promiscui, dove può risultare complesso distinguere l’applicabilità tra split payment e inversione contabile. È quindi fondamentale prestare particolare attenzione alla scelta del regime corretto.
Esigibilità IVA e inesigibilità
Quando una fattura viene pagata solo parzialmente o rimane completamente insoluta, si configura il caso di inesigibilità IVA. In questa circostanza, il fornitore (cedente) è tenuto a emettere una nota di credito a favore dell’acquirente (cessionario), rettificando l’importo nei registri IVA.
Esigibilità IVA e fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica attribuisce un ruolo centrale all’esigibilità IVA. Le tre tipologie – immediata, differita e split payment – richiedono procedure diverse per la compilazione dei campi:
- “I” per l’esigibilità immediata,
- “D” per l’esigibilità differita,
- “S” per lo split payment.
Nel processo di fatturazione:
- Il fornitore emette la fattura, la registra nel registro IVA vendite e la distingue dalle fatture con esigibilità immediata.
- L’acquirente, a sua volta, registra le fatture nel registro IVA acquisti, esercitando la detrazione entro due anni dall’esigibilità.
Esigibilità IVA, reverse charge e casi particolari
In alcune transazioni, soprattutto nei settori edilizio e tecnologico, è applicabile il regime del reverse charge (inversione contabile), che trasferisce l’obbligo di versamento dell’IVA dal fornitore all’acquirente. Tale regime si sovrappone al concetto di esigibilità, creando situazioni in cui è fondamentale:
- Verificare l’applicabilità corretta del reverse charge o dello split payment.
- Mantenere una registrazione chiara delle operazioni per evitare errori e sanzioni.
Casi particolari:
- Acconti: L’IVA diventa esigibile al momento del pagamento dell’acconto, anche se la consegna del bene o l’esecuzione del servizio avvengono successivamente.
- Rimborsi IVA: In caso di esigibilità inesistente (mancato pagamento), il fornitore deve regolarizzare la situazione con una nota di credito.
Esigibilità IVA e fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica attribuisce un ruolo centrale all’esigibilità IVA, poiché determina la modalità di compilazione dei campi specifici:
- “I” per l’esigibilità immediata,
- “D” per l’esigibilità differita,
- “S” per lo split payment.
Aspetti operativi:
- Il fornitore registra le fatture nel registro IVA vendite separandole per categoria.
- L’acquirente, invece, le inserisce nel registro IVA acquisti, applicando la detrazione nei tempi previsti.
Raccomandazione: Con l’adozione della fatturazione elettronica, l’utilizzo di software gestionali integrati è fondamentale per semplificare e automatizzare queste operazioni, evitando errori manuali.
L’importanza della digitalizzazione nei processi aziendali
La digitalizzazione ha trasformato radicalmente la gestione dell’IVA e dei processi contabili. L’introduzione della fatturazione elettronica, dei registri digitali e degli adempimenti telematici rappresenta non solo una risposta normativa, ma anche un volano di efficienza per le imprese.
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Conclusioni
La fatturazione elettronica rappresenta un’importante evoluzione nella disciplina dell’esigibilità IVA. La digitalizzazione, spinta dalle normative europee e italiane, ha reso le procedure contabili più efficienti e ha migliorato il contrasto all’evasione fiscale.
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3 punti chiave da ricordare:
- L’esigibilità IVA rappresenta il momento in cui l’imposta può essere versata.
- Le tre tipologie principali sono immediata, differita e split payment.
- Ogni tipologia richiede procedure specifiche per la compilazione della fattura elettronica.
Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti potete contattarci