DDL lavoro definitivamente approvato

Principali novità del DDL lavoro

Il Disegno di Legge sul lavoro (DDL Lavoro) introduce numerose innovazioni in materia di sicurezza, flessibilità, diritti dei lavoratori e regolamentazione dei contratti. Di seguito, una panoramica delle principali modifiche.

1. Sicurezza sul lavoro

Il DDL introduce nuove disposizioni per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Relazione annuale sulla sicurezza:
    È istituita una relazione annuale che identifica le misure necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro. Il Ministro del Lavoro è tenuto a presentarla alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno.
  • Sorveglianza sanitaria:
    Il medico competente può evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati dal lavoratore.
  • Locali sotterranei o semisotterranei:
    Il datore di lavoro deve notificare l’uso di locali sotterranei o semisotterranei all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite PEC, allegando la documentazione richiesta. In assenza di espresso divieto, l’utilizzo dei locali è consentito entro 30 giorni dalla comunicazione.

2. Cassa integrazione e attività lavorativa

Il DDL consente ai lavoratori in cassa integrazione di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, a determinate condizioni:

  • Perdita del trattamento economico:
    Il lavoratore perde il diritto al trattamento per le giornate lavorate.
  • Obbligo di comunicazione:
    L’attività lavorativa deve essere comunicata preventivamente alla sede territoriale dell’INPS. In caso contrario, il lavoratore decade dal diritto al trattamento economico.

3. Liberi professionisti: sospensione dei termini in caso di parto o ricovero del figlio

Il DDL introduce una sospensione dei termini per gli adempimenti a carico dei liberi professionisti in caso di:

  • Parto o interruzione di gravidanza:
    I termini sono sospesi dall’ottavo mese di gestazione fino al 30° giorno successivo al parto o all’interruzione di gravidanza.
  • Malattia grave o intervento chirurgico del figlio:
    La sospensione si applica anche per ricoveri urgenti o malattie gravi del figlio minorenne.

Il professionista deve inviare una comunicazione con certificato medico e copia dei mandati professionali entro 15 giorni dall’evento.

4. Attività stagionali

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La definizione di lavoro stagionale viene ampliata per includere attività legate:

  • All’intensificazione del lavoro in specifici periodi dell’anno;
  • A esigenze tecnico-produttive dei settori o mercati serviti dall’impresa, come stabilito dai contratti collettivi nazionali.

5. Periodo di prova nei contratti a termine

Il DDL definisce la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato:

  • Contratti inferiori a 6 mesi:
    Il periodo di prova va da un minimo di 2 giorni a un massimo di 15 giorni.
  • Contratti superiori a 6 mesi:
    Il periodo di prova non può superare i 30 giorni.
    La durata è calcolata in un giorno effettivo di lavoro ogni 15 giorni di calendario, salvo disposizioni più favorevoli nei contratti collettivi.

6. Comunicazione per lo smart working

È introdotto l’obbligo di comunicare l’avvio, la modifica o la cessazione del lavoro agile entro 5 giorni dall’evento.

7. Contratti misti subordinati e autonomi

Il DDL consente la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e autonomo per lo stesso soggetto:

  • Applicabile alle imprese con oltre 250 dipendenti.
  • Il lavoratore deve avere un contratto subordinato part-time (40-50% dell’orario settimanale) e un contratto autonomo distinto, con domicilio professionale diverso da quello del datore di lavoro.

Il contratto misto deve essere certificato per garantire la non sovrapposizione delle prestazioni.

8. Novità sulla somministrazione

Il DDL amplia il campo di applicazione dei contratti di somministrazione:

  • Sono esclusi dal computo dei limiti del 30% (o altri limiti contrattuali) i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione, o assunti per esigenze specifiche (ad esempio, stagionalità, sostituzioni, start-up).
  • Viene eliminato il limite di durata complessiva di 24 mesi per missioni a tempo determinato, se il contratto è a tempo indeterminato.
  • Non si applicano le causali tipiche per contratti a tempo determinato relativi a lavoratori svantaggiati.

9. Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata

Il rapporto di lavoro si intende risolto automaticamente in caso di assenza ingiustificata superiore ai termini previsti dal contratto collettivo (o 15 giorni in assenza di disciplina contrattuale). Il datore di lavoro deve comunicare l’assenza all’INL, che può verificare la situazione.

La disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare l’assenza per cause di forza maggiore.

10. Rateizzazione dei debiti contributivi

A partire dal 1° gennaio 2025, l’INPS e l’INAIL potranno autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, fino a 60 rate mensili. L’obiettivo è favorire la regolarizzazione spontanea per i datori di lavoro in difficoltà economica.

Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti potete contattarci

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